1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di sostenere la natalità è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, con figli minori, per l'acquisto della prima casa.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 7, per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 200.000 euro.
3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3,