Art. 6.
(Fondo speciale di garanzia per
l'acquisto della prima casa).

      1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di sostenere la natalità è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, con figli minori, per l'acquisto della prima casa.
      2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 7, per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 200.000 euro.
      3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3,

 

Pag. 12

nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.
      5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei soggetti beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre gravi circostanze di natura personale o familiare, individuate con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive previste dall'articolo 7.
      7. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il decreto di cui al comma 5.